Manifestazione di pensiero idonea a indurre altri soggetti a commettere reati. Prima dell’abrogazione introdotta dalla l. 205/1999, l’art. 303 c.p. puniva con la reclusione dai 3 ai 12 anni la pubblica a. di delitti non colposi contro la personalità dello Stato, e l’art. 327 c.p. con la reclusione fino a un anno l’a. da parte del pubblico ufficiale di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell’autorità o ai doveri inerenti a un pubblico servizio. Ancora in vigore sono: l’art. 266 c.p. che punisce i militari con la reclusione da uno a 3 anni per l’a. di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari; l’art. 272 c.p. che sanziona con la reclusione da uno a 5 anni l’a. sovversiva o antinazionale; e l’art. 414 c.p. che punisce con la stessa pena la pubblica a. di uno o più delitti.