Titolari di un’impresa di navigazione, vale a dire i soggetti che, sopportando un determinato rischio, assumono l’esercizio della nave o dell’aeromobile, secondo la destinazione propria del mezzo, per conseguire un risultato economico connesso al soddisfacimento di un bisogno. L’impresa di navigazione si concretizza nell’esercizio di una singola nave o di un singolo aeromobile e non presenta tutti i tratti caratterizzanti l’impresa commerciale, giacché può mancare della finalità lucrativa, quando l’esercizio sia assunto per scopi di diporto o spedizioni scientifiche, o del requisito della professionalità, quando la navigazione si realizzi soltanto in via occasionale. Nell’individuazione della figura è determinante la realizzazione dell’attività organizzativa finalizzata all’esercizio della navigazione marittima o aerea. Ne consegue che non è a. (o esercente) chi provveda esclusivamente all’armamento, cioè alla dotazione del mezzo degli attrezzi, dei corredi di bordo e dell’equipaggio, né chi effettui i viaggi senza assumersene i relativi compiti organizzativi. L’esercizio prescinde dalla proprietà del veicolo, perché il mezzo può essere utilizzato in virtù di un diritto reale limitato o di un rapporto obbligatorio. Chi assume l’esercizio della navigazione marittima o aerea deve rendere pubblico lo svolgimento dell’attività tramite una dichiarazione che viene trascritta in appositi registri e annotata sui documenti di bordo. In assenza di tale dichiarazione la qualità di armatore si presume nel proprietario.