Istituto per il quale, al fine di dare piena attuazione al principio secondo cui ogni processo si svolge innanzi a un giudice terzo e imparziale (art. 111, co. 2, Cost.), in determinati casi il giudice investito della decisione di una causa ha l’obbligo di astenersi dal giudizio. Il legislatore ha individuato questa ipotesi nei casi in cui il giudice abbia un interesse nella causa assegnatagli o in altra analoga, ovvero sia in rapporto di parentela, di commensalità abituale o di grave inimicizia con una delle parti. Ove ricorra una delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 51, co. 1, c.p.c., il giudice ha l’obbligo di dichiararlo al fine di essere sostituito da altro giudice. In aggiunta ai casi di astensione obbligatoria, è riconosciuta al giudice la facoltà di astenersi ogniqualvolta ricorrano gravi ragioni di convenienza, la cui valutazione è rimessa al capo dell’ufficio di appartenenza (art. 51, co. 2, c.p.c.).