Soggetto pubblico chiamato a esercitare la funzione giurisdizionale civile, ossia quell’attività consistente generalmente nella tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi o status (art. 2907 c.c.). La giurisdizione civile è attività strumentale e sostitutiva, avendo per scopo l’attuazione dei diritti soggettivi quando questi ultimi non sono spontaneamente soddisfatti. La giurisdizione civile si distingue in: attività di cognizione, destinata a concludersi con un atto di accertamento (dotato dell’efficacia di giudicato) del diritto fatto valere; attività di esecuzione forzata, attraverso la quale si tende all’attuazione pratica e materiale dei diritti; attività cautelare, diretta a eliminare il pregiudizio derivante dalla durata del processo.
L’attività giurisdizionale «si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge», ossia quel processo che «si svolge nel contraddittorio tra le parti, in posizione di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale» (art. 111 Cost.). L’essenza della funzione giurisdizionale risiede, pertanto, nella presenza di un giudice che compie, in contraddittorio, un giudizio imparziale e indipendente da ogni condizionamento esterno.
Conseguentemente alla proposizione della domanda giudiziale e in presenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione, il giudice ha il dovere di compiere tutti gli atti del processo e di emanare la sentenza di merito, con la quale egli decide la fondatezza della domanda di tutela del diritto dedotto. Secondo il principio della ‘corrispondenza tra chiesto e pronunciato’, il giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e può rilevare d’ufficio solo alcune eccezioni (art. 112 c.p.c.), avendo le parti il monopolio dell’oggetto del processo e dei fatti da porre a fondamento della domanda proposta. Il giudice è, invece, libero di individuare e applicare le norme di diritto relative alla controversia deferitagli (principio iura novit curia). Per pronunciare la decisione, il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli abbia conferito il potere di decidere secondo equità (art. 113). Se la causa riguarda diritti disponibili, il giudice di primo grado e di appello decide la lite secondo equità quando sussiste in tal senso la concorde richiesta delle parti (art. 114).
In base al principio dispositivo (art. 115), il giudice deve porre a fondamento della decisione solo le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, salvi i casi in cui la legge ammette che il giudice stesso possa disporre d’ufficio l’ammissione dei mezzi di prova (come l’interrogatorio libero delle parti, l’ispezione di cose e persone o per le controversie di lavoro). Salvo che la legge disponga altrimenti, la valutazione delle prove viene compiuta dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (Convincimento del giudice) (art. 116). Secondo quanto prescritto dalla legge, il giudice decide emanando una sentenza, un’ordinanza o un decreto (art. 131 seg.: Provvedimento. Diritto processuale civile). I soggetti che, secondo le regole di competenza, decidono le cause civili sono: il giudice di pace (unipersonale), il tribunale (che secondo il tipo di lite decide in composizione monocratica o collegiale, art. 50 bis), la corte di appello e la Corte di Cassazione (che statuiscono sempre in formazione collegiale).
Giudice tutelare
Giurisdizione. Diritto processuale civile