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Giudizio di equità

Enciclopedia on line
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Nel processo civile, la regola generale (art. 113 c.p.c.), che impone al giudice di applicare le norme di diritto sostanziale al fine di definire la causa, può essere derogata nei casi previsti dalla legge, in modo tale da consentire la decisione secondo equità. L’equità quale criterio di giudizio – cosiddetta equità sostitutiva – non va confusa con altri tipi di equità (integrativa), che consentono, per esempio, la liquidazione del danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare, ovvero la determinazione dell’oggetto del contratto a opera del terzo (rispettivamente art. 1226 e 1349 c.c.: Equità. Diritto civile).

Il criterio equitativo di giudizio consente al giudice di modellare il contenuto della decisione tenendo conto di talune peculiarità del caso concreto, che la decisione secondo diritto non avrebbe potuto salvaguardare adeguatamente. Tuttavia, rimanendo il giudice senz’altro libero di ritenere la regola di equità coincidente con quella di diritto, l’esito del giudizio di equità non necessariamente diverge da quello al quale avrebbe condotto la rigida applicazione della norma giuridica.

Per quanto attiene all’ambito applicativo, viene anzitutto in rilievo la norma che impone il giudizio di equità al giudice di pace per le controversie di esiguo valore economico (non superiore a 1100 euro) e sempre che non si tratti di controversie seriali (art. 113 c.p.c.); inoltre, sia in primo grado sia in fase di appello, la decisione di equità deve essere adottata in materia di diritti disponibili qualora vi sia concorde richiesta delle parti (art. 114 c.p.c.). Tale distinzione si riflette sul diverso regime di impugnazione delle relative sentenze poiché mentre la decisione di equità resa su istanza di parte è inappellabile, la sentenza del giudice di pace su controversie ‘bagatellari’ – cosiddetta equità equità necessaria (art. 113. c.p.c.) – è appellabile per i motivi espressamente indicati dalla legge, ossia «per violazione delle norme sul procedimento, per circolazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia» (art. 339 c.p.c.).

Voci correlate

Equità. Diritto civile

Giudice di Pace

Vedi anche
equità equità Nella dottrina giuridica moderna, la cosiddetta ‘giustizia del caso singolo’, espressione di un principio non scritto di superiore giustizia etico-sociale, che può assumere aspetti pratici diversi a seconda delle circostanze. Il riferimento della legge all’equita può avere un duplice valore, ... Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ... Impugnazioni. Diritto processuale penale Disciplinate unitariamente nel libro IX del codice di procedura penale, le impugnazioni costituiscono un rimedio giuridico che l’ordinamento offre alle parti processuali per rimuovere l’esito di un provvedimento del giudice che esse considerano erroneo, rilevandone i vizi di fatto o di diritto dinanzi ... Processo civile In generale, con il termine processo si intende il complesso delle attività e delle forme mediante le quali appositi organi prestabiliti dalla legge esercitano, con l’osservanza di determinate modalità, il potere di giurisdizione, cioè attuano nel caso concreto il comando della legge. Il processo civile, ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • NORMA GIURIDICA
  • DIRITTO CIVILE
  • IMPUGNAZIONE
Vocabolario
equitativo²
equitativo2 equitativo2 agg. [der. di equità], letter. – Informato a equità: giudizio equitativo.
equità
equita equità s. f. [dal lat. aequĭtas -atis, der. di aequus «equo»]. – Giustizia che applica la legge non rigidamente, ma temperata da umana e indulgente considerazione dei casi particolari a cui la legge si deve applicare: giudicare con...
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