Potere del procuratore generale di sostituirsi al pubblico ministero nei seguenti casi (art. 372 c.p.p.): quando per l’astensione o l’incompatibilità del magistrato designato non sia possibile provvedere tempestivamente alla sua sostituzione; nell’ipotesi in cui il capo dell’ufficio del pubblico ministero abbia omesso di provvedere alla sostituzione del magistrato designato per le indagini in una situazione obiettiva di inerzia dell’ufficio della procura; quando il pubblico ministero non eserciti l’azione penale o non richieda l’archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice; infine nel caso di delitti di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, e nelle ulteriori ipotesi introdotte dalla l. n. 292/1991. Il potere di avocazione spetta anche al procuratore nazionale antimafia nei casi indicati dalla legge.
Azione. Diritto processuale penale
Pubblico ministero. Diritto processuale penale