Clausola contenuta in un trattato internazionale (Trattati), con la quale gli Stati contraenti si impegnano a concedersi reciprocamente il trattamento più favorevole che abbiano concesso o eventualmente concederanno in futuro, in una determinata materia (ad es. commercio, navigazione, circolazione delle persone, ecc.), a uno o più Stati.
Tale clausola può essere: reciproca o unilaterale, a seconda che obblighi nello stesso senso entrambi gli Stati fra i quali è stata convenuta o uno solo di essi; illimitata o limitata, a seconda che consenta di estendere a un terzo Stato i vantaggi concessi a qualsiasi altro Stato, oppure quelli accordati soltanto a determinati Stati; incondizionata, se è stata stipulata senza alcuna obbligazione corrispettiva; condizionata, se è invece subordinata a una particolare contropartita.
Nel sistema delle fonti del diritto internazionale, la clausola della nazione più favorita è una fonte di terzo grado, in quanto prevista da un trattato; da essa scaturiscono infatti per le parti contraenti diritti e obblighi giuridici ulteriori rispetto a quelli incorporati nel trattato stesso.