L’espressione indica sia l’attività diretta a trascrivere in un trattato norme giuridiche internazionali consuetudinarie (Consuetudine. Diritto internazionale), sia il risultato di tale attività (trattati di codificazione).
Dettata dall’esigenza di certezza del diritto in relazione a norme non scritte, la codificazione ha riguardato inizialmente alcuni settori, in particolare gli usi e le leggi di guerra, codificati nelle Convenzioni dell’Aia del 1899 e del 1907 (Diritto umanitario) e, nell’ambito della Società delle Nazioni, il diritto del mare. Nel 1945, la Carta dell’ONU (art. 13, par. 1, lett. a) ha poi affidato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite il compito di “incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione”, compito che l’Assemblea realizza prevalentemente attraverso la Commissione di diritto internazionale, suo organo sussidiario.
Negli anni 1960, a seguito della decolonizzazione e del massiccio ingresso all’ONU di nuovi Membri, il processo di codificazione ha ricevuto nuovo impulso, quale strumento di rinegoziazione delle regole fondamentali della coesistenza tra Stati, alla cui formazione consuetudinaria gli Stati di nuova indipendenza non avevano partecipato.
I trattati di codificazione. - I progetti elaborati dalla Commissione del diritto internazionale hanno avuto, nel tempo, successo variabile: elevato per alcuni trattati di codificazione ampiamente ratificati (come le Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, sulle relazioni consolari del 1963, sul diritto dei trattati del 1969), più modesto, per altri (ad es. la Convenzione di Vienna sulla successione degli Stati rispetto ai trattati del 1978, entrata in vigore solo nel 1996). Assai autorevole, anche se finora non si è tradotto in un trattato di codificazione, è il progetto elaborato dalla Commissione in tema di responsabilità internazionale degli Stati per fatto illecito.
Lo ‘sviluppo progressivo del diritto’ menzionato nella Carta dell’ONU fa sì che i trattati di codificazione incorporino frequentemente, oltre al diritto consuetudinario, anche norme innovative, che, se sostenute da una prassi e un’opinione conforme degli Stati, favoriscono avanzamenti significativi del diritto internazionale generale; in caso contrario, esse vincolano solo gli Stati parti al trattato di codificazione. E’ poi ovvio che i trattati di codificazione, nella parte in cui ripetono norme consuetudinarie, non si sostituiscono ad esse; queste ultime continuano a operare autonomamente nell’ordinamento internazionale, e producono i loro effetti giuridici nei confronti di tutti i soggetti internazionali, siano o meno parti al trattato di codificazione (sentenza della Corte internazionale di giustizia del 1986, nel caso Stati Uniti c. Nicaragua).
Consuetudine. Diritto internazionale