Le relazioni tra gli Stati e tra gli altri enti dotati di personalità internazionale sono regolate, oltre che dai trattati), da norme non scritte di natura consuetudinaria. La formazione di una norma consuetudinaria presuppone due elementi: a) un elemento oggettivo o materiale, ovvero la ripetizione costante nel tempo di un dato comportamento da parte della generalità dei soggetti (diuturnitas) e b) un elemento soggettivo, o psicologico, ossia il convincimento che quel comportamento sia conforme a diritto o a necessità (opinio iuris sive necessitatis). Nello Statuto della Corte internazionale di giustizia, la disposizione che indica il diritto applicabile dalla Corte per la soluzione delle controversie tra Stati (art. 38), menziona la consuetudine ‘come prova di una pratica generale accettata come diritto’.
A differenza dei trattati, valevoli solo nei rapporti tra le parti (diritto internazionale particolare), le norme consuetudinarie obbligano tutti i soggetti internazionali (diritto internazionale generale), indipendentemente dalla partecipazione al processo formativo; è infatti infondata, secondo la dottrina prevalente, la tesi dell’inopponibilità della norma consuetudinaria al cosiddetto ‘obiettore persistente’.
Nel diritto italiano, le norme consuetudinarie del diritto internazionale fanno parte dell’ordinamento nazionale, che ad esse si conforma automaticamente, in virtù dell’art. 10, par. 1 della Costituzione (Adattamento del diritto interno al diritto internazionale).
Rapporto tra consuetudine e trattati. - Nella dottrina, la consuetudine internazionale è stata talora configurata come accordo tacito. Prevale tuttavia l’opinione che essa sia invece una fonte autonoma di produzione del diritto e che i trattati debbano, piuttosto, considerarsi quale fonte che trae la propria giuridicità dal diritto consuetudinario (in particolare, dalla norma consuetudinaria pacta sunt servanda). Ciò, tuttavia, non si traduce in un rapporto gerarchico tra le due fonti: norme consuetudinarie e norme convenzionali sono reciprocamente derogabili. A tale regola fanno eccezione soltanto alcune norme consuetudinarie che, per essere poste a tutela di beni o valori ritenuti fondamentali dalla comunità internazionale nel suo insieme, sono riconosciute come imperative, o inderogabili (Ius cogens. Diritto internazionale).
Funzione della consuetudine nel diritto internazionale. - Le norme consuetudinarie hanno prevalentemente la funzione di stabilire alcuni principi giuridici generali, necessari per la coesistenza pacifica tra gli Stati. Dal punto di vista quantitativo, le relazioni internazionali sono regolate prevalentemente dai trattati. Inoltre, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, il ruolo della consuetudine come fonte di norme internazionali è divenuto meno rilevante a causa dell’accresciuto numero dei soggetti che compongono la comunità internazionale e delle differenze politiche, sociali ed economiche tra gli Stati. Tale fenomeno ha contribuito a promuovere il processo di codificazione e di sviluppo progressivo del diritto consuetudinario (Codificazione. Diritto internazionale). Malgrado ciò, le norme consuetudinarie continuano a svolgere una funzione insostituibile nell’ordinamento internazionale, in quanto, essendo vincolanti per tutti i soggetti, assicurano l’unitarietà dell’ordinamento, rispetto alla frammentazione dei rapporti giuridici derivanti dai trattati.
Ius cogens. Diritto internazionale