Nel diritto internazionale, norme di carattere imperativo (ossia cogenti, inderogabili). Tale nozione si affermò alla fine degli anni 1960, su pressione dei paesi socialisti e di quelli in via di sviluppo, per i quali esistevano alcune norme fondamentali, formatesi in via consuetudinaria, aventi una posizione gerarchicamente superiore rispetto alle altre norme internazionali. Oltre al diritto all’autodeterminazione dei popoli, vi rientrano il divieto di aggressione e le forme più gravi di violazione di diritti umani fondamentali (genocidio, schiavitù, tortura, apartheid).
Malgrado i dubbi avanzati dai paesi occidentali circa l’esistenza di norme imperative di diritto internazionale, la contrarietà a tali norme fu inserita tra le cause di nullità assoluta degli accordi internazionali nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 (art. 53 e 64). Tale Convenzione prevede la giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di giustizia in caso di controversie relative all’applicazione o all’interpretazione delle norme imperative (art. 66), ma non contiene un elenco esemplificativo di dette norme, limitandosi a stabilire che è una norma di ius cogens quella accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale nel suo insieme come norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che può essere modificata solo da una nuova norma del diritto internazionale avente lo stesso carattere.
La prassi successiva, soprattutto giurisprudenziale, ha contribuito a consolidare l’idea dell’esistenza dello ius cogens internazionale, anche se permane la contrarietà a tale nozione da parte di alcuni Stati e mancano, finora, casi di applicazione delle norme della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati sopra richiamate.
Consuetudine. Diritto internazionale