Attacco contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato. Tale concetto generale di aggressione è formulato nel Patto della Società delle Nazioni (1919) – il primo trattato tendenzialmente universale che ha qualificato detta condotta come illecita – e nella Carta delle Nazioni Unite (1945), che attribuisce al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il potere di accertare, nei casi concreti, la presenza di un atto d’aggressione, considerato, dal diritto internazionale contemporaneo, un crimine contro la pace.
Peraltro entrambi gli strumenti citati non definiscono la nozione di aggressione, incerta già nella prassi della Società delle Nazioni e tuttora controversa. Secondo l’Assemblea generale delle Nazioni Unite (risoluzioni sulle relazioni amichevoli tra Stati del 1970 e sulla definizione di aggressione del 1974) si qualificano come aggressione, tra l’altro: la violazione di frontiere internazionali, se implicante la minaccia o l’uso della forza (Uso della forza. Diritto internazionale); le rappresaglie armate; l’invasione, l’occupazione militare, l’annessione con la forza di territorio altrui; il bombardamento del territorio di un altro Stato; il blocco militare dei suoi porti o delle sue coste; l’attacco contro le forze armate di un altro Stato mediante proprie forze armate o attraverso l’invio di forze irregolari o di mercenari; a essa sarebbero inoltre riconducibili, come aggressione indiretta, l’organizzazione o il sostegno prestati da uno Stato a forze irregolari o a bande armate, in vista di incursioni contro un altro Stato o della partecipazione ad atti di guerra civile o ad atti di terrorismo contro un altro Stato.
Dette risoluzioni dell’Assemblea generale, consonanti con alcune pronunce della Corte internazionale di giustizia, pur se di guida all’interpretazione della nozione di aggressione, non sono però obbligatorie, né per gli Stati né per gli organi internazionali, principalmente il Consiglio di sicurezza, al quale l’art. 39 della Carta attribuisce al riguardo un potere di valutazione discrezionale, di natura eminentemente politica.
Legittima difesa. Diritto internazionale