Sistema istituzionalizzato di coercizione, diretto contro gli Stati responsabili di minacce alla pace, violazione della pace e atti d’aggressione, delineato dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite del 1945.
Tale sistema si fonda sul Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al quale la Carta attribuisce la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. La Carta prevede che il Consiglio, dopo aver accertato la presenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, decida le misure da adottare per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionali (art. 39). A seconda del caso, esse consistono in misure provvisorie (art. 40), misure che non prevedono l’uso della forza (art. 41) e misure implicanti l’uso della forza (art. 42 e ss.). Tali misure, la cui scelta è rimessa all’apprezzamento del Consiglio di sicurezza, sono applicabili a ogni situazione obiettivamente conforme a una o più di quelle indicate dall’art. 39 e anche nei confronti di Stati non membri dell’ONU.
La catena di misure che il Consiglio può adottare inizia con quelle di cui all’art. 40, per il quale, al fine di prevenire l’aggravarsi di una situazione, il Consiglio potrà, prima di fare raccomandazioni o decidere sulle misure ex art. 41, invitare le parti interessate a ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili (tipico esempio, l’invito a cessare il fuoco, rivolto alle parti in conflitto). L’art. 41 riguarda a sua volta le misure quali l’embargo o l’interruzione delle relazioni economiche. Se queste misure risultano o appaiono al Consiglio inadeguate, esso può intraprendere quelle azioni militari con forze aeree, navali e terrestri che ritenga necessarie per ristabilire la pace e la sicurezza internazionali, previste dall’art. 42 della Carta. Assieme alla legittima difesa, le misure ex art. 42 costituiscono un’eccezione al divieto dell’uso e della minaccia della forza nelle relazioni internazionali stabilito dall’art. 2, par. 4, della Carta (Uso della forza. Diritto internazionale).
La mancata istituzione di una forza militare sotto il controllo del Consiglio di sicurezza, prefigurata dalla Carta (art. 43 e seguenti), ha determinato, a partire dall’ultimo decennio del 20° secolo, il ricorso del Consiglio alla prassi delle autorizzazioni all’uso della forza conferite agli Stati membri, agenti sia individualmente che nell’ambito delle organizzazioni internazionali regionali.
Il ruolo delle organizzazioni regionali. - Al sistema di sicurezza collettiva contribuiscono, come rilevato, le organizzazioni internazionali regionali competenti per il mantenimento della pace, quali, ad esempio, l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, l’Unione Europea, l’Unione Africana, etc.; tuttavia, in base al cap. VIII della Carta delle Nazioni Unite, le organizzazioni regionali non possono intraprendere azioni coercitive senza la previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza dell’ONU.
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
Aggressione. Diritto internazionale
Uso della forza. Diritto internazionale