È il primo degli organi principali dell’Organizzazione delle Nazioni Unite enumerati nell’art. 7, par. 1 della Carta.
L’Assemblea è l’organo plenario del quale fanno parte tutti gli attuali 193 Stati membri, ciascuno dei quali ha un voto in virtù del principio dell’uguaglianza sovrana (art. 9, par. 1, e 18, par. 1 della Carta). Dal punto di vista organizzativo, si riunisce in sessione ordinaria annuale, sessioni speciali e sessioni speciali d’emergenza. In base all’art. 18 della Carta, le delibere dell’Assemblea relative a «questioni importanti» sono adottate a maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti, quelle relative ad «altre questioni» a maggioranza semplice. Di fatto, è invalso l’uso di adottare le delibere per consensus (adozione in assenza di obiezioni formali degli Stati membri) o per acclamazione (espressione di un accordo incondizionato). Norme particolari sono stabilite (art. 108 e 109 della Carta) per l’adozione di delibere relative a modifiche della Carta.
Competenze dell’Assemblea generale. - L’Assemblea può discutere di qualsiasi questione che rientri nei fini delle Nazioni Unite e indirizzare raccomandazioni agli Stati, membri e non membri dell’Organizzazione, nonché agli altri organi dell’ONU. In tema di mantenimento della pace, le sue funzioni incontrano alcuni limiti stabiliti nella Carta, in quanto la responsabilità principale in questa materia è attribuita al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
All’Assemblea spetta inoltre adottare il bilancio dell’Organizzazione e ripartire le spese tra gli Stati membri, con effetti obbligatori per questi ultimi (art. 17). L’Assemblea ha inoltre un ruolo importante nel funzionamento dell’ONU, decidendo, tra l’altro, sull’ammissione di nuovi Membri, sulla sospensione ed espulsione di Stati membri, sulla scelta dei Membri elettivi del Consiglio di Sicurezza, sull’elezione dei Membri del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. Può altresì istituire propri organi sussidiari (art. 22 della Carta, largamente applicato nella prassi)
Azione dell’Assemblea generale. - L’azione dell’Assemblea è stata determinante soprattutto nel settore della decolonizzazione e in quello della promozione e tutela dei diritti umani (Diritti umani. Diritto internazionale). Sebbene gli atti dell’Assemblea abbiano valore solo raccomandatorio, essi hanno spesso innescato processi evolutivi nel diritto dell’ONU e nel diritto internazionale generale, attraverso solenni dichiarazioni di principi, a cui gli Stati membri generalmente si conformano (Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, Dichiarazione sulla concessione dell’indipendenza ai paesi e popoli coloniali del 1960, Dichiarazione sulle relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati del 1970, etc.). Rilevante anche il suo contributo alla formazione del diritto internazionale dell’ambiente (Ambiente. Diritto internazionale). Più in generale, l’Assemblea svolge la funzione, affidatale dall’art. 13 della Carta, di promuovere la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto internazionale (Codificazione. Diritto internazionale).
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