Con tale espressione si indicano le violazioni più gravi delle norme internazionali a tutela dei diritti umani e del diritto umanitario, commesse sia da organi statali, sia da semplici individui. All’emergere di tale concetto nel diritto internazionale (che già alle origini della moderna comunità internazionale qualificava come delicta iuris gentium alcuni comportamenti individuali criminosi, come la pirateria) hanno contribuito in modo determinanti gli statuti dei tribunali penali internazionali.
Categorie di crimini. - L’Accordo di Londra del 1945 istitutivo del Tribunale di Norimberga identificava tre categorie di crimini: crimini contro la pace (guerra di aggressione); crimini contro l’umanità, tra cui il genocidio; crimini di guerra. Tale distinzione è confermata dagli statuti dei Tribunali speciali per la ex Iugoslavia e per il Ruanda (Tribunali penali internazionali), entrambi istituiti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (rispettivamente, nel 1993 e nel 1994), che elencano le seguenti fattispecie criminose: violazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra del 1949, violazioni delle leggi e consuetudini di guerra, genocidio, crimini contro l’umanità (il Tribunale per la ex Iugoslavia); genocidio, crimini contro l’umanità, violazione dell’art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e al II Protocollo addizionale del 1977 (Tribunale per il Ruanda). Analoga elencazione si rinviene nello Statuto della Corte penale internazionale (adottato nel 1998 e in vigore dal 2002).
Nello Statuto della Corte penale internazionale, per genocidio si intende, in conformità alla consolidata nozione internazionale, una serie di atti volti a provocare la distruzione totale o parziale di un gruppo etnico, razziale o religioso (Convenzione ONU contro il genocidio del 1948). Tra i crimini internazionali contro l’umanità, lo Statuto della Corte comprende, oltre alle classiche fattispecie (omicidio, riduzione in schiavitù, deportazione o trasferimento forzato di popolazioni, privazione della libertà, tortura, persecuzioni per motivi politici, razziali, religiosi) anche fattispecie innovative (come stupro, prostituzione forzata e altre forme di violenza sessuale, sparizione forzata di persone, apartheid). Lo Statuto della Corte menziona, poi, tra i crimini di guerra atti specifici commessi nel corso di un conflitto di carattere internazionale o interno contro la popolazione civile in violazione del diritto umanitario. La nozione di aggressione, più problematica (Aggressione. Diritto internazionale), sarà invece introdotta nello Statuto della Corte mediante un emendamento, adottato nel 2010 e non ancora in vigore. Particolarità dei crimini internazionali è la duplice responsabilità che essi comportano se commessi da organi statali: responsabilità dello Stato, per la violazione di norme imperative del diritto internazionale (Ius cogens. Diritto internazionale) e responsabilità penale personale dell’individuo-organo che li ha commessi.
Tribunali penali internazionali
Extraordinary Chambers in Cambogia e repressione dei crimini internazionali di Rosita Forastiero
Quale giurisdizione per i pirati catturati nel Golfo di Aden? di Ilja Richard Pavone