Organi internazionali giurisdizionali, competenti per la repressione di attività individuali lesive di beni particolarmente protetti dal diritto internazionale.
Normalmente, la repressione dei crimini internazionali commessi da individui avviene ad opera dei tribunali interni degli Stati. In materia incidono, peraltro, norme internazionali convenzionali volte ad assicurare, tendenzialmente, la non impunità dei crimini (si veda l’art. 105 della Convenzione sul diritto del mare del 1982, relativo alla pirateria, o le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 riguardanti la repressione dei crimini di guerra). Alla stessa finalità risponde l’istituzione di tribunali penali internazionali, cui si è fatto talora ricorso nella prassi, allo scopo di perseguire i responsabili di gravi e massicce violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario.
I tribunali penali internazionali finora istituiti. - Un precedente è negli artt. 227-230 del Trattato di pace di Versailles del 1919, che prevedevano il giudizio dell’ex Kaiser Guglielmo II Hoenzollern davanti a un tribunale speciale, quale responsabile di una guerra d’aggressione (Aggressione. Diritto internazionale), e il giudizio degli autori di crimini di guerra mediante tribunali composti da membri dei tribunali militari delle Potenze Alleate e Associate. Tali norme, però, non furono applicate. Così pure non ebbe esito il tentativo di istituire una corte internazionale competente a giudicare le violazioni della Convenzione del 1937 sulla repressione del terrorismo (Terrorismo. Diritto internazionale).
La prima esperienza concreta di giurisdizioni penali costituite al livello internazionale si ebbe con i Tribunali di Norimberga e di Tokio, il primo istituito con l’Accordo di Londra dell’8 agosto 1945, tra Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Sovietica, il secondo mediante un proclama del generale MacArthur del 19 gennaio 1946. Entrambi assolsero la funzione di giudicare i responsabili dei crimini efferati commessi durante la seconda guerra mondiale e diedero notevole impulso allo sviluppo delle norme applicabili; tuttavia, per le modalità di istituzione e funzionamento (specie del Tribunale di Tokio, che non ebbe origine da un atto internazionale), è dubbio, in dottrina, che possano considerarsi tribunali penali internazionali in senso proprio.
Nella seconda metà del 20° secolo si colloca invece l’istituzione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dei due Tribunali penali internazionali per i crimini commessi, rispettivamente, nella ex Jugoslavia e in Ruanda. Il primo, istituito con risoluzione n. 808 (1993), ha sede all’Aia ed è competente a giudicare i responsabili di crimini di guerra, genocidio e crimini contro l’umanità commessi nel territorio della ex Jugoslavia a partire dall’1 gennaio 1991; il secondo, istituito con risoluzione 955 (1994), ha sede ad Arusha ed è competente a giudicare gli stessi crimini, commessi, nel 1994, nel territorio del Ruanda o, se da cittadini ruandesi, anche nel territorio di Stati vicini.
Elementi comuni ai tribunali penali internazionali. - Caratteristica comune ai tribunali sopra indicati è – oltre all’istituzione posteriore alla commissione dei crimini che essi sono chiamati a giudicare – la limitata competenza territoriale e temporale, nonché il carattere temporaneo. Essi sono infatti destinati a estinguersi all’esaurimento della loro funzione. In ciò si differenziano dalla Corte penale internazionale, istituita mediante trattato nel 1998, che ha invece competenza generale e carattere permanente.
Per tale ragione i due Tribunali creati dal Consiglio di sicurezza nel 1993 e 1994 sono detti tribunali penali internazionali ‘speciali’ o ad hoc. La loro istituzione, non espressamente prevista nella Carta delle Nazioni Unite, si è fondata sulla competenza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e sul potere decisionale attribuiti al Consiglio di sicurezza dal capitolo VII della Carta.
Dai tribunali penali internazionali vanno poi distinti i tribunali penali cosiddetti “misti” o internazionalizzati (come quelli per i crimini in Sierra Leone, Timor Est, Cambogia, Libano), i cui statuti scaturiscono, in genere, dalla cooperazione tra uno Stato e l’ONU e combinano in vario modo elementi di diritto interno e di diritto internazionale.
Extraordinary Chambers in Cambogia e repressione dei crimini internazionali di Rosita Forastiero