Organo giurisdizionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, elencato tra gli organi principali nell’art. 7, par. 1 della Carta dell’ONU. Ha sede all’Aia.
Lo Statuto della Corte è annesso alla Carta delle Nazioni Unite. Tutti gli Stati membri dell’ONU sono pertanto aderenti allo Statuto della Corte, mentre gli Stati non membri dell’Organizzazione possono aderirvi alle condizioni stabilite, caso per caso, dall’Assemblea generale e dal Consiglio di sicurezza.
La Corte è formata da 15 giudici, eletti, a prescindere dalla nazionalità, fra persone di alta levatura morale, che possiedano i requisiti richiesti nei rispettivi Stati per la nomina delle più alte cariche giudiziarie, o che siano giureconsulti di riconosciuta competenza. I giudici durano in carica 9 anni e sono rieleggibili. La composizione della Corte – che si rinnova per un terzo ogni 3 anni, con l’elezione di 5 giudici – deve assicurare la rappresentanza delle principali forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici del mondo. I giudici devono svolgere le loro funzioni in modo indipendente e imparziale, e a tal fine godono dei privilegi e delle immunità diplomatiche (Agenti diplomatici). L’elezione di giudici comporta due fasi: la prima consiste nella designazione dei candidati da parte degli Stati; la seconda, nell’elezione da parte del Consiglio di sicurezza e dell’Assemblea generale, che svolgono votazioni autonome a maggioranza assoluta (nel Consiglio non si distingue tra membri permanenti e non permanenti).
Competenza contenziosa. - La Corte ha due competenze principali: competenza contenziosa, relativa alla soluzione di controversie internazionali (Controversia internazionale), e competenza consultiva, per la formulazione di pareri richiesti dagli organi a ciò autorizzati. Per quanto concerne la competenza contenziosa, solo gli Stati possono essere parti nei processi, essendo escluse dalla giurisdizione della Corte le organizzazioni internazionali. La competenza contenziosa della Corte è subordinata alla condizione che gli Stati parti di una controversia abbiano espressamente accettato la sua giurisdizione. In generale, la Corte può esercitare giurisdizione speciale (o facoltativa) e giurisdizione obbligatoria. La prima si ha quando la Corte risolve una controversia già sorta, che le viene sottoposta dalle parti attraverso un apposito accordo, detto compromesso. Si ha, invece, giurisdizione obbligatoria quando lo strumento che la stabilisce attribuisce a ciascuna delle parti il potere di instaurare unilateralmente il processo di fronte alla Corte. La base giuridica della giurisdizione obbligatoria (che ha pur sempre un fondamento consensuale) è duplice: può discendere da clausole giurisdizionali contenute nei trattati, con cui gli Stati hanno espresso il consenso a sottoporre alla Corte determinate controversie future, oppure sulle dichiarazioni ad hoc di accettazione della giurisdizione obbligatoria della Corte, rese in base all’art. 36, par. 2, dello Statuto. Vi sono poi i trattati di regolamento giudiziario (per lo più bilaterali) che concernono tutte le controversie (o ampie categorie di controversie eventuali) che possano nascere tra le parti e attribuiscono a ciascuna il potere di deferirle alla Corte.
Il procedimento contenzioso si conclude con l’emanazione di una sentenza definitiva e inappellabile. La sentenza della Corte presenta i limiti oggettivi e soggettivi della cosa giudicata: è obbligatoria per le parti in lite e riguardo alla controversia decisa. La mancata esecuzione di una sentenza conferisce alla parte adempiente il diritto di ricorrere al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per le eventuali misure del caso.
Competenza consultiva. - La competenza consultiva della Corte internazionale di giustizia è disciplinata dall’art. 65 dello Statuto della Corte stessa e dall’art. 96 della Carta dell’ONU, che consentono all’Assemblea generale e al Consiglio di sicurezza di chiedere alla Corte un parere su qualsiasi questione giuridica, mentre gli altri organi delle Nazioni Unite e gli istituti specializzati delle Nazioni Unite possono chiedere pareri solo su questioni giuridiche che sorgono nell’ambito delle loro attività, previa autorizzazione dell’Assemblea generale. I pareri della Corte, pur autorevoli, non sono vincolanti per gli organi che li hanno chiesti.