Si intende per tribunale internazionale un organo giurisdizionale, composto da individui indipendenti, competente a risolvere le controversie tra Stati (Controversia internazionale) mediante una decisione (lodo o sentenza) obbligatoria per le parti in lite. Il tribunale internazionale può essere costituito ad hoc, allo scopo di risolvere una determinata controversia, oppure può avere carattere permanente, essere, cioè, un’istituzione precostituita che giudica in base a regole di procedura prestabilite.
Nella prima ipotesi rientra la Corte permanente di arbitrato, creata dalle Convenzioni dell’Aia del 1899 e 1907, che pur rappresentando il primo tentativo di istituzionalizzare la funzione arbitrale, non si discosta dall’impostazione tradizionale dell’arbitrato (Arbitrato internazionale): essa si compone, infatti, di una lista di persone qualificate, tra cui le parti possono scegliere, quando intendano costituire un collegio arbitrale a cui deferire una determinata controversia. In modo analogo è strutturata la Corte di conciliazione e arbitrato dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, con sede a Ginevra, istituita nel 1994.
Il primo esempio di vera e propria corte precostituita è rappresentato dalla Corte permanente di giustizia internazionale, costituita al tempo della Società delle Nazioni, cui ha fatto seguito, dopo la nascita delle Nazioni Unite, la Corte internazionale di giustizia.
Esistono inoltre tribunali internazionali specializzati in una determinata materia, come le corti istituite da diverse convenzioni regionali per la protezione dei diritti umani (Diritti umani. Diritto internazionale, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali); il Tribunale internazionale per il diritto del mare o, ancora, in materia di repressione dei crimini internazionali commessi da individui, i tribunali penali internazionali e la Corte penale internazionale.
Corte internazionale di giustizia