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Tribunale internazionale per il diritto del mare

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Organo giurisdizionale internazionale istituito nel 1996, in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.

Secondo la Convenzione, qualora una controversia non venga risolta attraverso i mezzi diplomatici (Controversia internazionale), le parti hanno l’obbligo di sottoporla al Tribunale internazionale per il diritto del mare, alla Corte internazionale di giustizia o a un tribunale arbitrale ordinario o speciale (art. 286). Gli Stati possono scegliere tra questi procedimenti attraverso un’apposita dichiarazione. In mancanza di questa, le controversie saranno sottoposte ad arbitrato (Arbitrato internazionale), a cui peraltro si dovrà ricorrere anche nel caso in cui le parti abbiano indicato nella dichiarazione procedure diverse (art. 287).

Competenza. - Al Tribunale internazionale per il diritto del mare può essere conferita la competenza contenziosa anche attraverso compromesso o accordo internazionale, rispettivamente per la soluzione di una specifica controversia o di una serie di controversie.

L’esercizio della giurisdizione del Tribunale è subordinato all’accettazione della giurisdizione da parte di tutti gli Stati coinvolti nella controversia, anche di quelli eventualmente non parti alla Convenzione. Il Tribunale ha competenza obbligatoria in materia di indicazione di misure cautelari nelle controversie che devono essere risolte da un tribunale arbitrale non ancora istituito (art. 290, par. 5) e in merito al pronto rilascio di navi ed equipaggi (art. 292).

Sentenze e pareri. - Le sentenze del Tribunale internazionale per il diritto del mare sono definitive e obbligatorie per le parti della controversia. Il Tribunale svolge inoltre una funzione consultiva, emettendo pareri su questioni giuridiche concernenti la conformità di un accordo internazionale alla Convenzione.

Composizione del Tribunale. - Con sede ad Amburgo, il Tribunale è composto da 21 giudici indipendenti, eletti per 9 anni, e da camere speciali che si occupano di particolari categorie di controversie. Tra queste, la più importante è la Camera per le controversie sui fondi marini.

Voci correlate

Mare

Controversia internazionale

Tribunali internazionali

Vedi anche
Tribunali internazionali Si intende per tribunale internazionale un organo giurisdizionale, composto da individui indipendenti, competente a risolvere le controversie tra Stati (Controversia internazionale) mediante una decisione (lodo o sentenza) obbligatoria per le parti in lite. Il tribunale internazionale può essere costituito ... Corte internazionale di giustizia Organo giurisdizionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, elencato tra gli organi principali nell’art. 7, par. 1 della Carta dell’ONU. Ha sede all’Aia. Lo Statuto della Corte è annesso alla Carta delle Nazioni Unite. Tutti gli Stati membri dell’ONU sono pertanto aderenti allo Statuto della Corte, ... Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ... arbitrato 1. Diritto processuale civile Istituto, disciplinato dagli art. 806-840 c.p.c. (ampiamente riformati dal d. legisl. 40/2 febbraio 2006), che attribuisce alle parti il potere di affidare a giudici privati, detti arbitri, la decisione in merito alle loro controversie, derogando così alla competenza dell’autorità ...
Categorie
  • DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO INTERNAZIONALE in Diritto
Tag
  • CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA
  • AMBURGO
Vocabolario
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