Una controversia internazionale sorge quando si verifica tra due o più Stati un contrasto di atteggiamenti soggettivi in ordine a un determinato conflitto d’interessi. La controversia internazionale non si identifica pertanto con il mero conflitto d’interessi, che ne costituisce il presupposto (sentenza della Corte internazionale di giustizia, 21 dicembre 1962, sul caso del Sud-ovest africano). L’atteggiamento soggettivo di uno Stato può consistere in un atteggiamento della volontà, quando la parte afferma l’esigenza della composizione del conflitto mediante il prevalere del proprio interesse, o in un mero comportamento, quando la parte pone in atto il prevalere del proprio interesse.
Classificazione delle controversie. - Sulla base di tali elementi, si distinguono varie tipologie di controversie: si parla di controversia da pretesa contestata quando si manifesta anzitutto un atteggiamento della volontà (pretesa), cui si contrappone la resistenza alla pretesa, che può concretizzarsi in un atteggiamento della volontà (contestazione); la controversia da pretesa insoddisfatta si ha quando la resistenza si concretizza nell’inadempimento della pretesa, e la controversia da lesione-protesta laddove il comportamento di uno Stato sia lesivo dell’interesse di un altro Stato, che reagisce mediante un atteggiamento della volontà consistente nella protesta.
Si è soliti distinguere anche tra controversie giuridiche e politiche. È giuridica la controversia in cui gli Stati avanzano pretese e oppongono resistenze fondate su argomentazioni di diritto internazionale, mentre è politica la controversia in cui le parti si avvalgono di criteri extra-giuridici (giustizia, equità, opportunità), per chiedere un mutamento della situazione di diritto. La maggior parte delle controversie, peraltro, presentano carattere sia politico che giuridico (cosiddette controversie miste o complesse). Tale distinzione, che in passato era finalizzata soprattutto a distinguere le controversie justiciables (giuridiche) da quelle non justiciables (politiche), assume tuttora rilievo sia ai fini della scelta dei mezzi per regolare pacificamente la controversia, sia per la determinazione dei criteri cui deve attenersi il giudice nella sua decisione. Ad esempio, secondo la Carta delle Nazioni Unite (art. 36, par. 3), «le controversie giuridiche dovrebbero, di regola, essere sottoposte dalle parti alla Corte internazionale di giustizia in conformità alle disposizioni dello Statuto della Corte».
Soluzione delle controversie. - La controversia internazionale si estingue nel momento in cui viene meno uno dei due atteggiamenti soggettivi di contrasto. L’estinzione della controversia è un fatto storico che, al pari della nascita della controversia, può essere rilevante anche per il diritto internazionale, in quanto vi sono alcune norme che subordinano all’esistenza di una controversia l’esperibilità di alcuni procedimenti o fanno sorgere obblighi per le parti. Diversamente, la soluzione della controversia consiste in una valutazione giuridica risolutiva del conflitto d’interessi che è alla base della controversia stessa.
Nel diritto internazionale, gli Stati hanno l’obbligo di risolvere pacificamente le controversie internazionali (art. 2, par. 3, della Carta delle Nazioni Unite), ma sono liberi di scegliere i mezzi di soluzione che ritengono più appropriati. I procedimenti di soluzione (elencati nell’art. 33, par. 1, della Carta dell’ONU) si distinguono in a) procedimenti diplomatici (negoziati diretti), che possono includere l’intervento di un terzo (mediazione, conciliazione, inchiesta, sottoposizione della controversia al Consiglio di sicurezza dell’ONU, nell’ambito della competenza conciliativa attribuita a tale organo dal cap. VI della Carta), tutti volti a facilitare il raggiungimento di un accordo tra le parti (accordo risolutivo della controversia) e b) mezzi giudiziali, ossia il deferimento della controversia a un arbitro (Arbitrato internazionale) o alla Corte internazionale di giustizia. Tali mezzi, a differenza dei mezzi diplomatici, assicurano la soluzione della controversia, mediante un lodo arbitrale o una sentenza, che hanno efficacia obbligatoria per le parti in lite.
Corte internazionale di giustizia