Procedimento volto a introdurre nell’ordinamento giuridico di uno Stato le modifiche necessarie a conformarlo alle norme di diritto internazionale in vigore per lo Stato stesso.
Le più compiute formulazioni teoriche in argomento si devono a quei giuristi (Triepel, Anzilotti) che, agli inizi del 20° secolo, hanno configurato l’ordinamento internazionale e quello interno come separati e distinti (dualismo o, data la pluralità di ordinamenti statali, pluralismo); detta concezione è tradizionalmente seguita nella dottrina italiana, a preferenza di quella (Kelsen, Verdross) tendente a ridurre a unità tutti i sistemi giuridici (monismo).
Dalla separatezza e indipendenza degli ordinamenti giuridici discende che le norme prodotte in ciascuno di essi non hanno effetto negli altri e che uno stesso fatto può essere valutato, nei diversi ordinamenti, in modo non coincidente (relatività delle valutazioni giuridiche, per la quale è possibile, ad esempio, che una norma internazionale obblighi lo Stato a una data attività, che nel diritto interno non è dovuta o è addirittura illecita). Da qui, l’esigenza di adattamento del diritto nazionale, a evitare la violazione di obblighi internazionali dello Stato (Illecito internazionale). Poiché il diritto internazionale raramente impone l’adozione di un dato provvedimento interno, limitandosi, di regola, a prescrivere o a vietare agli Stati una certa condotta, l’adattamento non è, solitamente, adempimento di un obbligo internazionale, ma il mezzo per assicurarne o renderne possibile l’osservanza, mediante i provvedimenti legislativi, amministrativi o regolamentari occorrenti per dare attuazione interna ai trattati e alle consuetudini internazionali.
Mezzi e procedimenti di adattamento. - Essi non sono stabiliti dal diritto internazionale, ma da quello interno, generalmente costituzionale. Così, l’art. 10, par. 1, della Costituzione italiana stabilisce che “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”. Questa disposizione si riferisce esclusivamente alle norme internazionali consuetudinarie; in relazione a queste, opera dunque un procedimento di adattamento automatico e permanente, implicante che l’ordinamento, nella sua interezza, si conforma costantemente al diritto internazionale generale e alle sue modificazioni.
Quanto all’incorporazione dei trattati, la prassi italiana utilizza tanto il procedimento speciale dell’ordine d’esecuzione contenuto in un atto normativo ad hoc (che per i trattati la cui ratifica richiede – in base all’art. 80 Cost. – l’autorizzazione del Parlamento è spesso la stessa legge di autorizzazione), quanto il procedimento ordinario, consistente nell’emanazione di un atto normativo (legislativo o regolamentare, come richieda la materia disciplinata) di contenuto identico al trattato.
Rango delle norme internazionali introdotte nell’ordinamento interno. - Un problema postosi nella prassi e nella giurisprudenza riguarda il rango delle norme internazionali introdotte nell’ordinamento interno, in particolare la loro prevalenza o soccombenza rispetto a norme posteriori incompatibili. Per quelle consuetudinarie, si ritiene che l’incorporazione mediante l’art. 10, par. 1, Cost., le provveda di garanzia costituzionale. Per quelle pattizie il rango è invece, in linea generale, quello stesso del provvedimento di attuazione (legge costituzionale, legge ordinaria, decreto, etc.), salvo riconoscere ad esse una speciale “resistenza”, atta a farle prevalere su norme successive di pari rango (secondo un principio di specialità sui generis, accolto nell’art. 117, 1° comma, Cost., come riformato dalla l. cost. n. 3/2001).
È infine da ricordare che all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali concorrono, nell’esercizio delle rispettive competenze, tutti gli organi dello Stato (per la competenza delle Regioni, vedi art. 117, 5° comma, Cost.).
Adattamento del diritto interno al diritto UE