Comportamento di uno Stato (o altro soggetto di diritto internazionale) che viola una norma internazionale da cui discende un obbligo a carico dello stesso Stato.
L’illecito internazionale presenta due elementi costitutivi: un elemento soggettivo, consistente nell’attribuzione allo Stato della condotta (attiva od omissiva) materialmente posta in essere da individui (organi dello Stato o cosiddetti organi di fatto); e un elemento oggettivo, consistente nell’illiceità della condotta, ossia nel fatto che la condotta viola un obbligo dello Stato previsto da una norma di diritto internazionale.
Non rientra invece nell’illecito internazionale l’elemento della colpa, ossia l’atteggiamento psicologico dell’agente, che si può configurare come dolo (aver voluto l’evento) o colpa in senso stretto (aver omesso le misure idonee a evitare l’evento). Neppure il danno figura tra gli elementi costitutivi dell’illecito internazionale, in quanto, ai fini della responsabilità internazionale, non è necessario dimostrare che l’illecito abbia causato un danno (materiale o morale) a uno Stato, essendo sufficiente che vi sia stata la lesione di un diritto soggettivo dello Stato che ha subito l’illecito.
Sulla base della prassi, sono state individuate alcune cause di esclusione dell’illecito quali: il previo consenso dello Stato leso, la forza maggiore, l’estremo pericolo, lo stato di necessità, la legittima difesa e le contromisure (Autotutela. Diritto internazionale).
Dall’illecito scaturisce un insieme di conseguenze a carico dello Stato offensore (Responsabilità internazionale).