Principio in base al quale lo Stato che ritiene di avere subito la lesione di un proprio diritto (Illecito internazionale) può legittimamente adottare misure di reazione, a titolo di sanzioni o contromisure (Sanzioni internazionali) nei confronti dello Stato offensore, onde ottenere la cessazione e la riparazione dell’illecito.
Il principio è collegato all’assenza nella comunità internazionale di un’autorità centrale responsabile dell’attuazione coercitiva del diritto; ciò rende necessario il ‘farsi giustizia da sé’, che nelle collettività nazionali è invece generalmente vietato ai soggetti dell’ordinamento.
Peraltro, anche nel diritto internazionale l’autotutela si è variamente configurata nel corso dei secoli. Anteriormente alla Prima guerra mondiale, essa non assumeva rilievo specifico, non essendovi limiti giuridici all’uso della forza da parte degli Stati (cosiddetto ius ad bellum) ed essendo pertanto lecito ad essi perseguire la reintegrazione dei propri diritti con ogni mezzo. In seguito, il Patto della Società delle Nazioni (1919) e il Patto Briand-Kellog (1928), ponendo restrizioni all’uso della forza e affermando il principio della soluzione pacifica delle controversie tra Stati (Controversia internazionale), contribuirono alla formazione di regole relative alle condizioni di legittimità delle rappresaglie armate.
Maggiori sviluppi del diritto consuetudinario sono derivati dalla Carta delle Nazioni Unite (1945), che pone agli Stati membri il divieto generale e assoluto della minaccia e dell’uso della forza (art. 2, par. 4) e affida al Consiglio di sicurezza l’adozione di sanzioni collettive sia economiche sia militari (cap. VII). Attualmente, il diritto internazionale continua a considerare legittime le contromisure unilaterali adottate dallo Stato leso e consistenti nella violazione di un diritto soggettivo dello Stato autore dell’illecito, purché dette misure rispettino certe condizioni (provvisorietà, proporzionalità) e non comportino minaccia o uso della forza, né la violazione di obblighi internazionali in materia di diritti umani (Diritti umani. Diritto internazionale) e di diritto umanitario.