In diritto si ha commistione quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state mescolate fra di loro in guisa da formare un sol tutto (art. 939 c.c.). Se le cose sono separabili, ciascun proprietario conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione; in caso diverso, la proprietà ne diventa comune in proporzione della quota spettante a ciascuno. Ma se una delle cose si può considerare come principale o ha un valore assai maggiore della o delle altre, il suo proprietario acquista la proprietà del tutto, salvo l’obbligo di rimborsare il valore delle altre cose ai rispettivi proprietari. Qualora tuttavia la commistione sia avvenuta ad opera del proprietario della cosa accessoria e senza o contro la volontà del proprietario della principale, questi, acquistando la proprietà dell’intero, deve corrispondere soltanto la differenza tra il valore della cosa principale aumentata e quello della cosa accessoria (art. 939 c.c.). Come modo d’acquisto della proprietà, la commistione è una forma di accessione.