Modo di acquisto della proprietà a titolo originario (artt. 934-938 c.c.), in forza del quale qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salve le eccezioni disposte dalla legge e salvo che risulti diversamente dal titolo. Una delle eccezioni più importanti è quella prevista dall’art. 938 c.c., denominata usualmente accessione invertita.
Accessione invertita. - In questa fattispecie se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l’autorità giudiziaria può attribuire al costruttore la proprietà sia dell’edificio sia del suolo occupato, ma in questo caso il costruttore deve pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.