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Conflitto di giurisdizione

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La Costituzione italiana distingue, nell’ambito delle situazioni giuridiche protette (art. 24), tra diritti soggettivi e interessi legittimi, assegnando, di regola, la giurisdizione sui primi al giudice ordinario e quella sui secondi alla giustizia amministrativa (art. 103 e 113). In particolari materie il giudice amministrativo può conoscere anche i diritti soggettivi (giurisdizione esclusiva). Questo discrimine era già presente nel nostro ordinamento in epoca anteriore all’entrata in vigore della Costituzione; e al riguardo va ricordato che l’art. 37 c.p.c. disciplina i limiti della giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione e dei giudici amministrativi. La l. n. 218/95, inoltre, sostituendo il secondo comma dell’art. 37, ha disciplinato i rapporti della giurisdizione italiana con i cittadini stranieri e con i giudici stranieri, nell’ambito dell’Unione Europea e al di fuori di essa. In questo contesto, l’art. 362 c.p.c., precisando che i conflitti di giurisdizione, sia positivi sia negativi, possono essere pronunciati in ogni fase del giudizio, ne demanda la risoluzione alla Cassazione. Da questo articolo, e da quanto è scritto nell’art. 134 Cost., risulta che all’attenzione della Corte di cassazione devono essere portati esclusivamente i conflitti negativi, essendo quelli positivi attribuiti alla competenza della Corte costituzionale. La risoluzione del conflitto di giurisdizione deve necessariamente chiudersi con l’indicazione dell’organo giurisdizionale chiamato a rendere giustizia. L’art. 362 c.p.c. deve essere inoltre coordinato con il secondo comma dell’art. 41 c.p.c., che prevede per la pubblica amministrazione, laddove non sia parte in causa, la possibilità di sollevare un c. di giurisdizione negativo, al fine di sottrarre al giudice la decisione della lite.

Voci correlate

Giurisdizione. Diritto processuale civile

Vedi anche
Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ... Impugnazioni. Diritto processuale penale Disciplinate unitariamente nel libro IX del codice di procedura penale, le impugnazioni costituiscono un rimedio giuridico che l’ordinamento offre alle parti processuali per rimuovere l’esito di un provvedimento del giudice che esse considerano erroneo, rilevandone i vizi di fatto o di diritto dinanzi ... delega diritto Provvedimento amministrativo con cui un organo trasferisce ad altri l’esercizio di potestà o facoltà inerenti a diritti di sua spettanza. L’istituto della delega amministrativa viene annoverato tra i meccanismi di deroga alla sfera delle attribuzioni e competenze disciplinate e individuate ... giurisdizione L’attività dello Stato diretta all’attuazione della norma giuridica nel caso concreto, e l’insieme degli organi cui è demandata tale funzione. 1. Cenni storici Nel diritto romano, si intendeva per iurisdictio l’insieme delle facoltà spettanti al magistrato cui era attribuita l’amministrazione della ...
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  • PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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  • DIRITTI SOGGETTIVI
Vocabolario
conflitto
conflitto s. m. [dal lat. conflictus -us «urto, scontro», der. di confligĕre «confliggere»]. – 1. Combattimento, guerra, scontro di eserciti: un c. armato; il primo c. mondiale; lungo, sanguinoso, immane c.; venire a c.; del c. esecrando...
giurisdizione
giurisdizione giurisdizióne s. f. [dal lat. iurisdictio -onis, cioè iuris dictio; cfr. giuridico]. – 1. a. In senso ampio, la competenza e la facoltà di applicare le leggi, che si concreta nell’attività dello stato (o anche di altri organismi...
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