L’associazione in partecipazione è un contratto con il quale una parte (associante) attribuisce all’altra (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto, consistente generalmente in una somma di danaro o in una prestazione d’opera (art. 2549-2554 c.c.). L’associazione in partecipazione non dà vita a un patrimonio comune, né a un’attività economica giuridicamente comune, ma il rapporto resta interno tra le parti. La gestione dell’impresa o l’esecuzione dell’affare restano, infatti, imputabili al solo associante, cui spettano inoltre i relativi diritti e obblighi verso i terzi. Se non diversamente pattuito, l’associato ha diritto a percepire utili in proporzione al valore dell’apporto, da corrispondersi con cadenza annuale per il caso di gestione superiore a un anno. Salvo diversa previsione, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili e per un valore massimo pari a quello dell’apporto. Tra i diritti spettanti all’associato vi è quello, previsto dalla legge e al quale altri possono aggiungersi da contratto, di ricevere il rendiconto dell’affare compiuto o una rendicontazione annuale, in caso di gestione pluriennale.