È il contratto, disciplinato in Italia dalla l. 129/2004, con cui un soggetto, detto affiliante o franchisor, concede a un altro soggetto, detto affiliato o franchisee, economicamente e giuridicamente indipendente, la disponibilità, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà, industriale o intellettuale, tra cui quelli relativi a marchi, denominazioni commerciali, invenzioni e know how, e di alcuni servizi di assistenza e consulenza tecnica. Con il contratto di franchising, l’affiliato entra a far parte della rete di affiliazione commerciale costituita dall’affiliante e distribuita sul territorio, al fine di commercializzare determinati beni o servizi. Il contratto di franchising deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. Se a tempo determinato, la sua durata deve essere superiore a 3 anni e, comunque, tale da garantire all’affiliato l’ammortamento dell’investimento. Tra gli impegni dell’affiliato vi sono, in particolare, il versamento alla stipula del contratto di un diritto fisso di ingresso e il pagamento con cadenza periodica di una royalty proporzionata al volume di affari dell’affiliato.