subfornitura, contratto di Contratto, disciplinato dalla l. 192/1998, con il quale un imprenditore si impegna a effettuare, per conto di un’impresa committente, lavorazioni su prodotti semilavorati o materie prime forniti dalla committente medesima, oppure a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati a essere incorporati o utilizzati nell’ambito dell’attività d’impresa svolta dal committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a modelli o prototipi, conoscenze tecniche e tecnologiche, progetti esecutivi forniti dall’impresa committente. Nonostante il legislatore utilizzi il termine s. riferendolo a una figura specifica, non è pacifico in dottrina che si tratti di un tipo contrattuale autonomo e distinto; secondo alcuni il regime della s opera su «un livello trasversale» rispetto ad altri modelli noti (per es., l’appalto, la somministrazione, il contratto d’opera) e ciò rende necessaria l’integrazione, a opera dell’interprete, delle norme contenute nella l. 192/1998 con la restante disciplina prevista per i tipi contrattuali coinvolti. L’accordo di s. deve essere stipulato in forma scritta ad substantiam e deve contenere i requisiti specifici del bene o servizio richiesti, le modalità di consegna, collaudo e pagamento del prezzo. Va poi sottolineata l’espressa previsione di un divieto di abuso dello stato di dipendenza economica (anche relativa) in cui può versare l’impresa cliente o fornitrice (art.9, l. 192/1998).