In diritto, uno dei tipi fondamentali delle persone giuridiche (➔ persona), denominato associazione nel codice civile vigente.
In periodo fascista, dal 1922, si chiamarono c. i sindacati organizzati nella Confederazione nazionale delle c. sindacali che avrebbero dovuto organizzare unitariamente i datori di lavoro e i lavoratori. Dopo i ‘patti’ di palazzo Chigi (1923) e di palazzo Vidoni (1925), che sancirono il sussistere per l’industria del dualismo sindacale, furono designati c. gli organi dell’amministrazione statale ai quali era attribuita la funzione di collegamento tra le organizzazioni sindacali di uno stesso ramo produttivo o tra una o più categorie di imprese. Nel 1934 alle 22 c. fu riconosciuto il diritto di emettere norme giuridiche ( ordinanze corporative) aventi per oggetto la disciplina della produzione, i rapporti di lavoro, le tariffe delle prestazioni e dei beni di consumo. Dal 1938 i membri del Consiglio nazionale delle c., insieme a quelli del Consiglio nazionale del PNF, costituirono la Camera dei Fasci e delle Corporazioni.