Illecito penale distinguibile in diverse ipotesi: a) corruzione del cittadino da parte dello straniero (art. 246 c.p.): delitto contro la personalità dello Stato commesso dal cittadino che riceve o si fa promettere, anche indirettamente, dallo straniero denaro o qualsiasi utilità, o si limita ad accettarne la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali; b) corruzione di minorenni (art. 530 c.p., abrogato dalla l. 66/1996): reato consistente nel commettere atti di libidine su persona, o in presenza di persona, minore di 16 anni, o nell’indurre una persona minore di 16 anni a commettere atti di libidine su se stessa. La materia è ora disciplinata dall’art. 609, c.p. per il quale è reo di corruzione di minorenne «chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere»; c) corruzione di pubblico ufficiale (art. 319 c.p.): accordo fra funzionario pubblico e privato cittadino in base al quale il primo accetta dal secondo un compenso non dovuto, o la relativa promessa, per compiere (art. 318 c.p.), ritardare o aver ritardato, omettere o aver omesso (art. 319 c.p.) un atto d’ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio. Entrambe le disposizioni si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio, ma nelle ipotesi di cui all'art. 318 soltanto se egli rivesta la qualità di pubblico impiegato.