Organo giurisdizionale penale istituito per i reati di maggior gravità e allarme sociale. La competenza di primo grado è attribuita alla C. di a., organo collegiale composto da due magistrati di carriera e da sei giudici popolari, scelti tra soggetti che possiedono requisiti di particolare cultura. Risulta così garantita la diretta partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia. La competenza di secondo grado spetta alla C. di a. d'appello. Per la determinazione della competenza, il codice di procedura penale vigente ricorre a un criterio quantitativo di ordine generale, attribuendo alla C. di a. in linea di massima i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, nonché i delitti di omicidio del consenziente, omicidio preterintenzionale, istigazione al suicidio e tendenzialmente ogni delitto doloso se dal fatto derivi la morte di una o più persone.