Diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo altrui una costruzione di cui si acquista la proprietà. Introdotto nel nostro ordinamento dal codice civile del 1942, trova la sua definizione generale nell’art. 952, in base al quale il proprietario può costituire il diritto di fare o mantenere una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà oppure può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo. Nel primo caso, si parla anche di superficie in senso stretto, o ius aedificandi (sul suolo altrui); nel secondo, si parla anche di superficie in senso lato, o proprietà superficiaria. Se il diritto di superficie è stato costituito a tempo determinato, si estingue (così come i diritti reali imposti dal superficiario) alla scadenza del termine e il proprietario del suolo acquista la proprietà della costruzione. Il diritto di superficie può estinguersi anche per il perimento della costruzione (nel caso di specifico patto tra le parti), per prescrizione in conseguenza del non uso protratto per 20 anni, per rinuncia, per consolidazione o confusione. Per evitare ogni ostacolo al progresso agricolo il codice vigente, a differenza di quello abrogato, vieta la costituzione o il trasferimento della proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo. Le disposizioni sulla superficie si applicano anche nel caso in cui sia concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al di sotto del suolo altrui.