La nozione di equità svolge un ruolo, seppure limitato, nel diritto del lavoro. Il c.p.c. (art. 114) prevede che il giudice decida secondo quando la causa riguardi diritti disponibili delle parti e queste gliene facciano concorde richiesta. Alla nozione di equità si richiama inoltre l’art. 432 c.p.c., affermando che quando sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la possa liquidare con valutazione equitativa, da computarsi con riferimento a un danno procurato (ex art. 1226 c.c.). In materia di dimissioni, il c.c. stabilisce poi (art. 2118) che ciascuno dei contraenti possa recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nel termine stabilito dagli usi o secondo equità. Infine, nei casi di infortunio, malattia (Malattia del lavoratore), gravidanza o puerperio, l’art. 2110 c.c. prevede, laddove la legge non stabilisca forme equivalenti di previdenza o di assistenza, che al prestatore di lavoro sia dovuta la retribuzione o un’indennità, nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità.