F. di un imprenditore determinato dal mancato pagamento delle imposte. Introdotto nell’ordinamento italiano dal r.d. 1562/1917, tale istituto si è conservato nell’art. 97 del d.p.r. 602/1972 ed è stato oggetto di critiche da parte della dottrina, che ne ha posto in evidenza sia la natura di sanzione impropria, in quanto il mancato pagamento delle imposte determinava un pregiudizio civile (la dichiarazione di f.), sia la particolare durezza della misura, che consentiva automaticamente la dichiarazione di f. a seguito della constatazione della morosità fiscale. In base a tali valutazioni, negli anni 1990 l’istituto è stato dichiarato incostituzionale (sent. 89/1992) e cancellato dall’ordinamento tributario. Attualmente, quindi, si parla di f. fiscale con riferimento alla possibilità di presentare ricorso per la dichiarazione di f. di un contribuente, in presenza di somme iscritte a ruolo (in base all’art. 6 del r.d. 267/1942). Il ricorso del concessionario alla riscossione (per conto dell’Agenzia delle entrate) è analogo a quello che può essere presentato da ogni altro creditore del contribuente, e il presupposto che determina la dichiarazione di f. è l’accertamento dello stato di insolvenza del debitore. Al concessionario è inoltre riconosciuta la possibilità di chiedere l’ammissione al passivo fallimentare delle somme iscritte a ruolo.