Ente costituito in Italia dalla l. 3036/1866, al posto della Cassa ecclesiastica. Mentre in altri paesi (Francia, Belgio, Spagna, Germania) la soppressione degli enti ecclesiastici comportò l’incameramento dei beni di tali enti da parte dello Stato e la statuizione del principio che alle spese di culto si sarebbe provveduto a carico del bilancio statale, in Italia e in Austria il patrimonio degli enti soppressi fu devoluto a speciali aziende che in Austria presero il nome di fondo di religione, in Italia di Cassa ecclesiastica (1855, poi sostituita dal f.). Con l’istituzione del F. si volle attuare il principio della separazione fra Stato e Chiesa; ai bisogni del culto cattolico si sarebbe provveduto con assegni a carico dell’asse ecclesiastico. Il f. è stato soppresso dal 1° genn. 1987 (l. 222/1985) e il suo patrimonio è confluito nel Fondo edifici di culto Tale fondo costituisce persona giuridica pubblica i cui redditi sono utilizzati per la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto di sua proprietà e per gli altri oneri posti a suo carico. L’amministrazione del fondo è affidata al ministro dell’Interno, che la esercita a mezzo della Direzione generale degli affari dei culti e, in ambito provinciale, a mezzo dei prefetti.