Rescritto (writ) del diritto inglese, emesso già nel 12° sec.: consiste in un atto, rilasciato dalla giurisdizione competente, con cui si ingiunge a chi detiene un prigioniero di dichiarare in qual giorno e per quale causa sia stato arrestato (onde il nome, in latino «abbi il [tuo] corpo», cioè, ti sia ridata la libertà fisica). Fu richiamato in vigore nella Petition of Rights del 1627, mentre nel 1679 fu promulgato l’Habeas Corpus Act, che sanciva ancora il principio dell’inviolabilità personale e ne regola tuttora le guarentigie: in virtù di questo atto, l’imputato deve conoscere la causa del suo arresto ed è tradotto davanti al magistrato competente che deve immediatamente pronunciarsi sulla sua messa in libertà, ove egli possa fornire cauzione di tornare in giudizio. L’Act del 1816 estese la garanzia dell’h. alle detenzioni per cause civili e diede ai giudici competenza sulla verità del rapporto. Per eccezionali ragioni di ordine pubblico, l’h. può essere per legge temporaneamente sospeso come avvenne, per es., nel periodo 1794-1801.
Con riferimento generico all’istituto del diritto inglese, la locuzione è usata per indicare le garanzie delle libertà personali del cittadino assicurate costituzionalmente (il principio è sancito dall’art. 13 della Costituzione italiana).