Nel lavoro a tempo parziale (detto anche lavoro part-time, con espressione inglese) la prestazione lavorativa dedotta in contratto è quantitativamente inferiore a quella del normale lavoro a tempo pieno determinata dalla legge o dai contratti collettivi (art. 1, co. 2, d.lgs. n. 61/2000; art. 3 dir. CE n. 81/1997). La prima disciplina organica di legge del lavoro a tempo parziale fu introdotta nell’ordinamento italiano con l’art. 5 del d.l. n. 726/1984 (poi convertito, con modificazioni, nella l. n. 863/1984 e ora abrogato). In attuazione della dir. CE n. 97/81 del 15 dicembre 1997, una nuova disciplina del lavoro a tempo parziale è stata dettata con il d. lgs. n. 61/2000, modificato prima dal d. lgs. n. 100/2001, poi con l’art. 46 del d. lgs. n. 276/2003, che ha operato la vera riconduzione dell’istituto a una disciplina, pur sempre garantista, ma nei limiti del ragionevole, anche se, con l’art. 1, co. 44, della l. n. 247/2007 sono stati reintrodotti alcuni vincoli. La regolamentazione del lavoro a tempo parziale ha come scopo quello di attirare sul mercato del lavoro i lavoratori che altrimenti ne rimarrebbero lontani, perché non interessati o non disponibili a una giornata lavorativa a tempo pieno. La riduzione dell’orario di lavoro può avvenire secondo tre diversi modelli: il lavoro part-time orizzontale è caratterizzato da una distribuzione su tutti i giorni lavorativi della settimana con riduzione dell’orario giornaliero; il lavoro part-time verticale si ha, invece, quando l’attività lavorativa viene concentrata in alcuni giorni predeterminati della settimana, del mese o dell’anno; infine, il lavoro part-time misto è caratterizzato dalla combinazione delle due precedenti tipologie. Per il contratto di lavoro a tempo parziale è necessaria la forma scritta ad probationem, in mancanza della quale il lavoratore può ottenere la dichiarazione della sussistenza di un lavoro a tempo pieno, con effetto solo dalla data dell’accertamento giudiziale, salvo ovviamente il diritto alla retribuzione per le prestazioni effettivamente rese in precedenza. È necessario altresì che il contratto contenga l’indicazione della durata della prestazione lavorativa, nonché la sua distribuzione con riferimento alla settimana, al mese e all’anno. È però possibile inserire nel contratto stesso delle cosiddette clausole flessibili volte a variare la collocazione temporale della prestazione, o delle cosiddette clausole elastiche, volte ad aumentare la durata della prestazione nei rapporti di tipo verticale o misto. Il lavoro a tempo parziale (in attuazione della dir. CE n. 97/81) è tutelato da un generale principio di parità di trattamento del lavoratore a tempo parziale rispetto a quello del lavoratore a tempo pieno inquadrato nello stesso livello (cosiddetto lavoratore comparabile). Al part-time è inoltre applicato il principio pro rata temporis, per proporzionare alla ridotta durata della prestazione l’importo della retribuzione, di ogni trattamento economico, della contribuzione previdenziale e dell’anzianità contributiva.