Accessoria è l’attività lavorativa, non subordinata e di natura occasionale, prestata da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne. Rientrano in questa categoria i disoccupati da oltre un anno, i pensionati, le casalinghe, i disabili, i lavoratori extracomunitari con regolare permesso di soggiorno nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro, a condizione che abbiano comunicato la loro disponibilità ai soggetti accreditati o ai Servizi per l’impiego, che li forniscono di una tessera magnetica personalizzata. I datori di lavoro sono individuati, ai sensi della l. n. 30/2003 e del d. lgs. n. 276/2003, tra le famiglie, gli enti senza scopo di lucro e i soggetti non svolgenti attività imprenditoriale. I settori di applicazione sono: piccoli lavori domestici, insegnamento privato, collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di solidarietà o di emergenza, per es. dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi. Il rapporto di lavoro accessorio non può dar luogo a un reddito superiore a 5000 euro annui con riferimento al medesimo committente (d. lgs. n. 251/2004). È prevista una particolare procedura per il pagamento del corrispettivo: i lavoratori sono retribuiti attraverso la consegna di buoni lavoro il cui valore è fissato da un decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il compenso è esente da tassazione e non influisce sullo stato di disoccupazione del lavoratore.