Particolare rapporto di lavoro subordinato costituito dalla prestazione di servizi di carattere domestico e disciplinato dagli art. 2240-46 del codice civile, dalla l. 339/1958, dal d.p.r. n. 1403/1971 e dalla contrattazione collettiva di settore. La l. n. 339/1958 definisce il lavoratore domestico come colui che presta la propria opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche. La legge distingue tra lavoratori con mansioni impiegatizie e prestatori d’opera manuale (Mansioni del lavoratore), specializzata o generica. Una categoria particolare è formata dai prestatori di lavoro ammessi alla convivenza familiare, che, ai sensi del codice civile, hanno diritto, oltre alla retribuzione in denaro, al vitto, all’alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e all’assistenza medica. Il contratto collettivo di settore, oltre a definire ulteriori categorie, fornisce le ulteriori disposizioni che regolano, nello specifico, tale rapporto di lavoro, sempre nei limiti stabiliti dalla legislazione applicabile.
Contratti collettivi di lavoro