Causa di giustificazione (Antigiuridicità) prevista dall’art. 52 c.p. agli effetti del quale non è punibile chi abbia commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Fondamento giustificativo della offensività della condotta reattiva è quindi la necessità di difendersi dall’aggressione verso un proprio o altrui diritto, intendendo con il termine ‘diritto’ sia i diritti personali, quali, per esempio, la vita e l’incolumità, sia i diritti patrimoniali, come la proprietà.
I due poli della fattispecie sono l’aggressione, da un lato, e la reazione difensiva, dall’altro, entrambe accomunate dall’oggetto di un diritto proprio o altrui. La dottrina prevalente ritiene che il termine ‘diritto’ si riferisca a tutta l’area delle situazioni giuridiche soggettive attive, inerenti cioè sia interessi personali che patrimoniali, e che gli aggettivi ‘propri’ o ‘altrui’ siano volti a meglio definire i soggetti titolari delle suddette posizioni giuridiche in modo da rendere esplicito che non possono essere oggetto di reazione gli interessi pubblici dello Stato, quelli diffusi e collettivi o quello alla generica osservanza della legge. Per quanto concerne l’aggressione, questa deve integrare il pericolo attuale e un’offesa ingiusta.
Il concetto di ‘pericolo’ è identificabile con l’effettiva probabilità che si verifichi un danno. Si ritiene che la difesa sia legittima in tutti i casi in cui il rapporto tra offesa temuta e reazione difensiva si ponga cronologicamente nei termini dell’immediata prossimità dell’offesa, ovvero della contestualità dell’immediata successione della difesa. L’offesa ingiusta consiste in una minaccia o in un’omissione contraria alle regole del diritto, mentre necessità e proporzione costituiscono i requisiti della reazione difensiva: ‘necessaria’ è la difesa che si concretizza nell’unica scelta possibile, in base alle condizioni in cui si verifica l’offesa e alle reali alternative di salvaguardia a disposizione dell’aggredito; ‘proporzionata’ è la difesa valutata non più alla stregua del rapporto tra i mezzi disponibili e quelli effettivamente usati, ma in base ai beni in gioco e ai disvalori delle condotte poste in essere.
La l.n. 59/2006, aggiungendo due commi all’art. 52 c.p., ne ha ampliato la sfera di operatività, stabilendo la sussistenza della proporzione nell’ipotesi che taluno, legittimamente presente in un’abitazione altrui, in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, o in altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, usi un’arma legittimamente detenuta, o altro mezzo idoneo, al fine di difendere la propria o altrui incolumità, o i beni propri o altrui, quando non vi sia desistenza e vi sia pericolo di aggressione.
Difesa legittima putativa determinata da colpa. Note giuridiche ed antropologiche di Margherita Basile