La legittimazione dei figli naturali (artt. 280-290 c.c.) è l'istituto giuridico che attribuisce la qualità di figlio legittimo a colui che è nato fuori del matrimonio, anche se premorto (in tal caso avrà luogo in favore dei discendenti legittimi e dei figli naturali riconosciuti del legittimato). Può avvenire per susseguente matrimonio dei genitori o per provvedimento del giudice: nel primo caso gli effetti decorrono dal giorno del matrimonio oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio. Nel secondo caso, gli effetti decorrono dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa, ma se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data. La legittimazione per provvedimento del giudice, inoltre, può essere concessa solo se corrisponde agli interessi del figlio e se ricorrono le condizioni elencate dall'art. 284 c.c.