Documento rilasciato da un soggetto, detto patron, contenente dichiarazioni intese a garantire la solvibilità di un terzo, spesso rappresentato da una società controllata, in occasione di un’operazione di finanziamento. Si tratta di forme di garanzia atipiche, utilizzate nella prassi e non rappresentabili in bilancio. In particolare, si parla di patronage “forte”, quando il patron si impegna a esercitare tutta la sua influenza affinché il garantito onori le proprie obbligazioni, o altrimenti a fornirgli i mezzi finanziari necessari; e di patronage “debole” laddove il documento contenga l’attestazione del rapporto di controllo e l’impegno a comunicare tempestivamente al finanziatore ogni mutamento di partecipazione. Le lettere del primo tipo sono ormai considerate unanimemente fonti di responsabilità dell’emittente, alla stregua della promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.); sulle seconde, invece, non vi è concordanza riguardo all’interpretazione.