In Italia, sotto la monarchia dei Savoia, istituto per il quale il re, in caso di assenza o di impedimento, delegava a un luogotenente l’esercizio, parziale o totale, di funzioni regie.
Il luogotenente generale, scelto fra le persone della famiglia reale, era un organo straordinario costituzionale che godeva delle medesime prerogative della corona. L’istituto della l. generale non era contemplato dallo statuto, ma formò con il tempo una vera e propria consuetudine costituzionale e trovò applicazione nelle guerre del Risorgimento, nella Prima guerra mondiale; vi si ricorse anche per l’unione italo-albanese, ma si trattò di istituto diverso, con carattere stabile e ordinario. L’ultima attribuzione della l. generale fu quella decretata da Vittorio Emanuele III, con r.d. 5 giugno 1944, in favore del figlio Umberto.
Il luogotenente regionale – cui si fece ricorso in Toscana (1860-61), nelle province napoletane, in quelle siciliane (1860-61), a Roma e provincia (1870) – era un organo costituzionale decentrato, cui fu delegata dal governo la funzione di reggere in nome del re i territori degli ex Stati subito dopo l’emanazione del decreto di annessione o alla vigilia di essa.