Delitto commesso da chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni una lesione a un animale ovvero lo sottoponga a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Modificato dalla l. 189/2004, che ha introdotto nel codice penale il nuovo art. 544 ter (in luogo del precedente art. 727), è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministri agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottoponga a trattamenti che procurino un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell’animale. La norma è posta a tutela del sentimento, ovvero della sensibilità dell’essere umano verso gli animali. Il terzo comma dell’art. 544 ter prevede una circostanza aggravante a effetto speciale, che si concreta nell’ipotesi in cui dalle condotte previste dal comma 1 derivi la morte dell’animale. Tale aggravante sussiste solo se la morte dell’animale è conseguenza non voluta del m., e della quale l’agente neppure ha accettato il rischio. In caso contrario si configurerebbe il reato di uccisione di animali.