Qualsiasi modificazione menomante a carico di un organo o di un tessuto, con alterazione (reversibile o irreversibile) della continuità della forma, della posizione, della struttura o della funzione, e provocata da cause di varia natura: fisica (agenti traumatici, termici, radianti), chimica (sostanze tossiche, squilibri metabolici, enzimatici, ormonici), biologica (microrganismi patogeni, tossine).
L. personale Delitto che consiste nel cagionare ad alcuno una l. dalla quale derivi una malattia fisica o psichica (art. 582 c.p.). A seconda delle caratteristiche della malattia, la l. può essere lieve, lievissima, grave o gravissima: nel primo caso la malattia non ha una durata superiore ai 20 giorni e in assenza di aggravanti la perseguibilità del delitto dipende dalla querela della parte offesa; nel secondo caso la malattia ha una durata tra i 21 e i 40 giorni e il reato è perseguibile d’ufficio; nella terza ipotesi (art. 583, co. 1, c.p.) la l. è circostanziata dalle aggravanti di aver causato una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, o provoca un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni oppure un indebolimento permanente di un senso o di un organo; infine è definita gravissima (art. 583, co. 2, c.p.) la l. che determina una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, la perdita dell’uso di un organo, della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della parola, la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Il regime sanzionatorio è modulato sulla base dell’intensità della lesione. Il bene giuridico, comune a tutte le ipotesi prospettate, è l’incolumità individuale.
Il delitto di l. non sussiste se la condotta lesiva è stata posta in essere nell’esercizio di attività sportive o di attività medico-chirurgiche: nel primo caso il discrimine giuridico è stato individuato nel consenso dell’atleta oppure nel ritenere l’attività sportiva causa di giustificazione non codificata; nel secondo caso, nel consenso del paziente, nella necessità terapeutica dell’intervento o nell’adempimento di un dovere (di cui all’art. 51 c.p.).
Nella tecnica delle costruzioni, assenza di continuità che si determina in una struttura, muraria, in cemento armato, in carpenteria metallica. Le l. in una struttura muraria si verificano quando vi si determinano tensioni interne maggiori di quelle compatibili con le capacità resistenti dei materiali che la costituiscono. In relazione alle diverse sollecitazioni che possono determinarle, si distinguono l. per compressione o schiacciamento, per trazione, per flessione, per taglio o per torsione.
Le l. per schiacciamento si possono verificare nelle strutture verticali (muri o pilastri) soggette prevalentemente a carichi verticali, mentre le l. per trazione, flessione, taglio o torsione si possono verificare nelle strutture orizzontali o inclinate (travi, solai) soggette a carichi verticali, o nelle strutture verticali ma soggette a carichi inclinati (muri di sostegno, pareti di vasche, serbatoi ecc.).
Anche il terreno di fondazione è soggetto a lesionarsi (in tal caso si parla più propriamente di cedimento); tale fenomeno può essere dovuto a varie circostanze: eccesso di carico sovrastante (cedimento per schiacciamento), filtrazione in profondità di acque superficiali, slittamento di strati inclinati sottostanti la fondazione. Le l. in un fabbricato conseguenti al cedimento del terreno di fondazione assumono nelle strutture murarie andamenti caratteristici secondo le modalità con cui si verificano i cedimenti stessi (fig. 1 e 2); le l. di questo tipo, che generalmente progrediscono con il tempo, vanno seguite mediante applicazione di biffe. Nei casi meno gravi, si eliminano le cause che hanno provocato il cedimento delle fondazioni e si procede alla riparazione delle murature lesionate; nei casi più gravi, invece, si provvede ad allargare le fondazioni con zattere di cemento armato correnti sotto le murature che hanno ceduto e con eventuale doppia fila di pali disposti ai due lati, con iniezioni di cemento nel terreno di fondazione, con rifacimento a piccoli tratti delle murature lesionate.
Nelle travi di cemento armato possono verificarsi l. per insufficienza dell’armatura metallica o della sezione in calcestruzzo rispetto ai valori richiesti dalla sollecitazione di flessione: in questo caso si manifestano l. di trazione nelle zone tese e l. di schiacciamento nelle zone compresse; queste strutture, previa puntellatura, vengono rinforzate con una camicia di cemento armato a forma di U, in cui si colloca la nuova gabbia metallica con barre longitudinali e trasversali, che si collegano anche alle preesistenti armature delle travi lesionate (➔ fessurazione).
Nelle strutture in carpenteria metallica, in acciaio, possono verificarsi l. a causa di fenomeni di instabilità, di difetti nei collegamenti, di corrosione.