Riti di f. Pratiche propiziatorie che in molte società antiche e attuali accompagnano la costruzione di città, villaggi, edifici religiosi e profani. Il luogo in cui sorge la nuova costruzione, il suo orientamento nello spazio, la connessione con aspetti del territorio (per es., l’antica dimora di un santo o di un antenato prestigioso, il punto in cui apparve una divinità) e il momento scelto per l’inaugurazione sono aspetti simbolici importanti nello svolgimento di un rito di f., soprattutto in relazione a edifici di culto. Talora il rito di f. comprende un sacrificio (non escluso quello umano), che può avere anche valore di offerta agli antenati o agli dei. La f. di un nuovo centro (residenziale, religioso, politico) è spesso connessa alle dinamiche del potere che si inscrive in questo modo nel territorio (per es., attraverso edifici particolari o monumenti).
Ente che un soggetto, denominato fondatore, mediante atto pubblico o testamento (art. 14 c.c.), istituisce per l’attuazione di uno scopo possibile e lecito di utilità generale attraverso il patrimonio assegnato dal fondatore stesso. Carattere essenziale della f. è la personalità giuridica, che la f. acquista (art. 1 d.p.r. 361/2000) mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture; tuttavia (art. 7), il riconoscimento delle f. che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall’art. 14 del d.p.r. 616/1977, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione, è determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa Regione. Il fondatore può revocare l’atto di f. fino a che non sia intervenuto il riconoscimento ovvero fino a che non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta. Alla gestione del patrimonio e all’attuazione dello scopo provvedono gli amministratori, i quali non hanno un organo consultivo o deliberativo interno cui rendere conto del loro operato, ma sono soggetti al controllo dell’autorità amministrativa (che può annullare le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di f., all’ordine pubblico o al buon costume e, nei casi più gravi, può sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario: art. 25 c.c.) e sono responsabili verso la f. secondo le regole del mandato. La f. si estingue per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto e quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Tuttavia, quando lo scopo è esaurito, è divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l’autorità governativa può dichiarare estinta la f. ovvero provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non è ammessa qualora i fatti che vi darebbero luogo siano considerati nell’atto di f. come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone (art. 28 c.c.).
F. pie Le «masse dei beni temporali» (denaro, titoli, immobili) vincolate, nella loro consistenza o redditività, a un fine proprio delle Chiesa. Il codice di diritto canonico distingue le Pie f. autonome dalle Pie f. non autonome, a seconda che la massa dei beni sia eretta in persona giuridica dall’autorità ecclesiastica competente e abbia il carattere della perpetuità, ovvero sia devoluta a una persona giuridica con l’onere, per un periodo di tempo, di dover utilizzare i beni per specifiche funzioni ecclesiastiche; le seconde sono, di regola, temporanee.
Sul modello dell’inglese foundation, l’insieme dei principi, delle nozioni e degli argomenti sulla cui base vengono edificati e giustificati razionalmente, con pretese di validità universale, un sistema filosofico, un ambito dottrinario o una particolare concezione (gnoseologica, etica, estetica, politica); in epistemologia, individuazione dei fondamenti (logici, empirici, o metafisici) di una scienza (specialmente matematica e fisica) al fine di esplicitarne, in via definitiva, le condizioni di validità e il metodo d’indagine. Fondazionalismo è ogni orientamento volto a realizzare un progetto di f.: l’uso del termine si è diffuso negli ultimi decenni del 20° sec., soprattutto in connessione con gli sviluppi antimetafisici o relativistici di varie correnti della filosofia contemporanea (ermeneutica, filosofia postpositivistica e postanalitica, neopragmatismo, postmodernismo) che mettono radicalmente in discussione la legittimità di tale progetto (e che si autoqualificano, quindi, come antifondazionaliste).
La struttura di base di una costruzione, che ne trasmette al terreno il peso e le altre forze cui la costruzione è soggetta (per es., la spinta del vento), ripartendole in misura compatibile con le capacità portanti del terreno e in modo che sia assicurata la stabilità per un tempo indefinito. Il piano d’appoggio è detto piano di f.; quando il terreno presenta sufficienti requisiti di resistenza e di compattezza il piano di f. viene fissato a profondità relativamente limitata; altrimenti si hanno le f. profonde. Lo studio di una f. presuppone la conoscenza dei carichi della sovrastruttura e della loro distribuzione, e la conoscenza delle caratteristiche del terreno su cui si deve fondare. Il calcolo delle f. fa riferimento, attraverso un coefficiente di sicurezza, alla portanza del terreno; si adotta pertanto un carico unitario ammissibile (carico massimo per unità di superficie); oggi ci si orienta anche verso la schematizzazione del terreno stesso come un continuo elastico con proprietà costanti o variabili in profondità.
Quando il terreno atto a fondare si trova a profondità non eccessiva, si adottano senz’altro f. superficiali, continue oppure a plinti isolati. Per edifici portanti basta allargarne la base con riseghe, in modo da ridurre la pressione unitaria sul terreno nei limiti della sicurezza (caso di f. continua). Il blocco di f. può costruirsi in muratura a sacco (fig. 1) con successive riseghe, a, larghe da 10 a 20 cm, o anche in calcestruzzo, nel qual caso le riseghe possono anche avere aggetto maggiore. Nel caso di forte larghezza della f. rispetto allo spessore del muro, il blocco murario di f. può essere sostituito con una piastra in cemento armato che consente forti allargamenti pur con altezza limitata. Per edifici portati da pilastri, quando la resistenza del terreno lo permette, si adottano f. a plinti isolati (fig. 2): per pilastri in muratura il plinto può essere a gradoni, a sacco o in calcestruzzo; per montanti di acciaio e per pilastri in cemento armato conviene il plinto tronco-piramidale o a piastra e nervature, in cemento armato, generalmente completato da un sottoplinto in calcestruzzo (fig. 3; nelle fig. 2 e 3, come nelle seguenti, non è disegnato, per motivi di chiarezza, il terreno che circonda sempre le f.). Quando la resistenza del terreno è relativamente piccola rispetto ai carichi, si adotta la f. continua a travi o ad archi rovesci in cemento armato (fig. 4). Se la compressione ammissibile sul terreno è talmente bassa che non sia possibile adottare una f. lineare, si può ricorrere all’adozione di una platea generale in calcestruzzo, o meglio in cemento armato, con cui la f. diviene una piastra estesa a tutta l’area coperta dall’edificio (fig. 5). Le platee in cemento armato hanno struttura e comportamento statico analogo a quello di un solaio capovolto. Quando il terreno resistente si trova a profondità tale sotto il piano di campagna che non sia conveniente abbassare di altrettanto il piano di imposta del fabbricato, si ricorre alle f. profonde, oggi comunemente a pali. Le f. a pozzi isolati riempiti di muratura a secco, collegati in alto da arconi ( barulle) portanti le murature d’elevazione, sono del tutto abbandonate.
Le f. in presenza di acque si eseguono, quando è possibile, isolando e prosciugando la zona in cui si deve eseguire lo scavo: si costruiscono sul perimetro ture (oggi generalmente formate da palancolati metallici o di cemento armato), prosciugate all’interno con pompe; oppure, quando si debbono allontanare anche acque sotterranee si realizzano sul perimetro fossi filtranti dai quali viene estratta l’acqua con impianto idrovoro. Quando non è conveniente o è impossibile il prosciugamento del terreno, sia per la profondità dell’acqua sia per la sua quantità, si ricorre alle scogliere artificiali o ai cassoni; le prime si eseguono soprattutto nelle opere marittime e consistono nella gettata, previa sistemazione del fondo, di grandi blocchi di pietre naturali o artificiali di calcestruzzo cementizio; i cassoni possono essere a cielo aperto prefabbricati in cemento armato a struttura cellulare, senza cielo né fondo per piccole profondità d’acqua: essi si posano sul terreno e si affondano man mano che si scava nell’interno la terra, portata poi all’esterno con gru; per raggiungere nel terreno profondità notevoli, sempre con piccolo tirante d’acqua, si adoperano i cassoni costruiti sul posto su un tagliente metallico che affonda man mano che aumenta il peso per l’innalzamento della parete e il contemporaneo scavo all’interno (si sono raggiunti 50 m di profondità); per costruzioni marittime, acqua abbastanza profonda e terreno di fondo di buona consistenza, si adoperano i cassoni galleggianti, generalmente parallelepipedi cavi di cemento armato che, varati in acqua, sono rimorchiati sul posto e ivi affondati con riempimento di sabbia o ghiaia.