I provvedimenti previsti dagli art. 186 bis, ter, quater e 423 c.p.c. sono considerati paradigmatici della tutela anticipatoria. La caratteristica fondamentale di questi provvedimenti è stata individuata nella cosiddetta ‘tecnica dell’anticipazione’ ovvero nel permettere la pronuncia di un provvedimento prima di un altro venire, in particolare nel consentire l'emissione di un'ordinanza allo stato degli atti e nel corso del giudizio prima dell’eventuale sentenza di merito. Entrambi hanno il medesimo oggetto.
Scopo di questa tecnica processuale è aggirare un inconveniente: i tempi necessari per la pronuncia di una sentenza di primo grado. Quando allo stato degli atti l’attore risulti avere ragione o in parte ragione, l’obbligo di aspettare determinati tempi sembra aggiungere un ulteriore pregiudizio a quello già subito dall’attore attraverso la lesione del suo diritto. I presupposti legittimanti sono, alternativamente: la non contestazione della controparte, la ricorrenza in corso di causa dei presupposti del procedimento monitorio o l’essere giunti al termine dell’istruzione probatoria da cui risultino essere sussistenti i fatti costitutivi e lesivi del diritto.
Ordinanza. Diritto processuale civile