Il patto di prelazione è un contratto in forza del quale un soggetto (promittente) si obbliga a dare la preferenza, nella stipulazione di un futuro ed eventuale contratto, a un altro soggetto (promissario) rispetto a terzi, in genere a parità di condizioni. Dal patto di prelazione non deriva (come avviene per il contratto preliminare) un obbligo di concludere un successivo contratto: il promittente rimane libero di decidere se stipularlo o meno. Soltanto se decide di stipularlo, dovrà preferire come contraente, a parità di condizioni, il promissario. Quest’ultimo, a sua volta, non sarà obbligato a contrarre e potrà, quindi, rifiutarsi di stipulare il successivo contratto con il promittente senza per questo incorrere in responsabilità. Il patto di prelazione può essere autonomo oppure accessorio ad altro contratto: quest’ultima ipotesi ricorre, per es., nell’art. 1566 c.c., che prevede un caso di patto di prelazione accessorio al contratto di somministrazione. In questa fattispecie, l’avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, e il patto è valido purché la durata dell’obbligo non ecceda il termine di 5 anni; se è convenuto un termine maggiore, questo si riduce a 5.