percossa
Delitto commesso da chiunque percuote taluno senza che dal fatto derivi una malattia nel corpo o nella mente. Ai fini della procedibilità è necessaria la querela della persona offesa (art. 581 c.p.). Tale fattispecie non si configura quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato. Il bene giuridico protetto è l’incolumità individuale. L’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico di offendere l’integrità fisica altrui, mentre non è necessario che sussiste l’intenzione di arrecare un dolore. Il reato di percosse non si configura nel caso dell’esercizio di mezzi fisici coercitivi e repressivi da parte del genitore nei confronti dei figli minorenni in quanto giustificato dal potere educativo loro riconosciuto dall’art. 30 Cost., purché ne venga fatto un uso moderato; egualmente, non sussiste nel caso di competizioni sportive, in quanto attività lecita riconosciuta dalla legge, posto che se ne rispettino i limiti.
In meccanica, particolare forza (detta anche forza impulsiva o percussione), caratterizzata dal fatto di agire per un tempo brevissimo, ma con intensità tale che il suo impulso può assumere un valore elevato.