Facoltà accordata a un lavoratore dipendente di allontanarsi dal posto di lavoro per un certo periodo di tempo, per l’espletamento di impegni di carattere civile e personale. Queste soste, prendono il nome di congedi, permessi o aspettative e la loro disciplina si trova, in concreto, nella contrattazione collettiva. Il contratto collettivo, infatti, può anche prevedere trattamenti più favorevoli per il lavoratore (per es., un periodo di assenza più lungo) rispetto a quelli previsti dalla legge. Queste assenze possono essere di tipo retribuito o di tipo non retribuito. Tra le prime troviamo, i permessi per i donatori di sangue, per i dirigenti delle rappresentanze sindacali o il congedo matrimoniale. Di tipo non retribuito, invece, sono altre ipotesi tra cui, per es.: i permessi per le votazioni o alcune attività formative. La l. n. 53/2000 ha inoltre previsto che i lavoratori possano fruire di speciali permessi, di tipo retribuito, in caso di particolari eventi, quali: il decesso o la grave malattia di un coniuge, di un convivente o di un parente, o per gravi motivi familiari. I lavoratori, inoltre, hanno diritto a un periodo di congedo, frazionato o continuativo, non superiore a due anni, per gravi motivi familiari.
Contratti collettivi di lavoro